STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ADOTTA IL TUO PAESE"
ART. 1 - denominazione
E' costituita ai sensi degli art.12 e seguenti del codice civile, l'Associazione "Adotta Il Tuo Paese".
ART. 2 - durata
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 - sede
L'Associazione ha sede legale in Morcone (BN), via Porres 119. Il Consiglio direttivo potrà procedere all'istituzione di eventuali sede secondarie, agenzie, succursali sia in Italia che all'estero.
ART. 4 - scopo
L'Associazione non ha fini di lucro, è retta dai principi della democraticità e partecipazione collettiva. Nell'esclusivo perseguimento di finalità sociali, ha i seguenti scopi:
-La tutela, recupero, valorizzazione e promozione dei beni storici, artistici, culturali e ambientali del territorio di Morcone;
-Favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza nel territorio;
-Favorire una educazione turistica nell'ottica di uno sviluppo sostenibile;
-Promuovere, organizzare e gestire eventi ed altre iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del nucleo storico e del territorio di Morcone, nelle sue componenti sociali, culturali, tradizionali, turistiche ed economiche, anche in collaborazione con gli altri enti ed associazioni, categoria economiche e professionali;
-Attività informativa e promulgativa con ogni mezzo;
-Attuare e gestire iniziative di formazione professionale a favore dei propri associati anche in collaborazione con altri enti sia pubblici sia privati;
-Assumere ogni altra iniziativa utile ed opportuna e comunque diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali ed alla salvaguardia delle proprie iniziative
ART. 5 - soci
Gli associati sono le persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio direttivo anno per anno. I contributi devono essere versati entro il termine che il Consiglio stesso stabilirà.
I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari e possono essere persone fisiche o giuridiche senza scopo di lucro, sia italiani che stranieri.
a)- sono soci fondatori:
-coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
b)- sono soci ordinari:
-coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio direttivo, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio;
c)- sono soci sostenitori:
-le persone fisiche e giuridiche che si interessano e partecipano alla vita ed all' attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni;
d)- sono soci onorari:
-le persone fisiche che rivestono importanti cariche pubbliche o private ovvero si sono distinte per attività ed opere meritevoli, nell'ottica degli scopi dell'associazione.
ART. 6 - patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte.
ART. 7 - rendiconto annuale
Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto un rendiconto annuale supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo.
Il Consiglio direttivo entro il mese di marzo redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria degli associati entro il mese di aprile con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.
ART. 8 - avanzi di gestione
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
ART. 9 - organi dell'associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
-L'Assemblea dei soci;
-Il Consiglio direttivo;
-Il Collegio dei probiviri, ove l'Assemblea decida di nominarlo.
ART.10 - cariche elettive
Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci fondatori e ordinari in regola con l'iscrizione.
ART.11 - assemblea dei soci
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo. Delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando almeno più della metà dei soci fondatori ne faccia richiesta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. E' valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Può apportare modifiche allo Statuto ed al regolamento, ove predisposto. Delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
Hanno diritto al voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche iscritte da almeno sei mesi. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega a favore di un altro associato: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci mediante affissione presso la sede sociale o, in alternativa, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ne attesti l'avvenuta ricezione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati; tuttavia per ogni tipo di votazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, l'efficacia e l'esecutività del deliberato sono condizionate al parere favorevole scritto di più della metà dei soci fondatori.
ART.12 - il consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
-si compone di cinque membri eletti dall'assemblea degli associati; la metà più uno dei consiglieri dovrà essere scelta tra i soci fondatori;
-dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
-redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
-attua le deliberazioni dell'assemblea;
-elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
-si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
-amministra i beni dell'associazione;
-si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti anche non soci dell'associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo; la sua presenza e l'assenza del Presidente costituiscono prova "ipso iure" "ipso facto" dell'impedimento di quest'ultimo.
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'associazione.
ART.13 - recesso
Il recesso del socio deve essere comunicato con lettera al Consiglio direttivo il quale ne prenderà atto, potendo chiedere al recedente motivi e giustificazioni, e fisserà la data di efficacia del recesso stesso, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione. Il socio decade dalla qualifica di socio quando svolga attività contrarie alle finalità statutarie ovvero per indegnità o per il mancato versamento di almeno due quote associative. Sulla decadenza decide il Consiglio direttivo.
ART.14 - scioglimento dell'associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria e di più dei due terzi dei soci fondatori. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 23/12/1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta per legge.
ART.15 . rinvio
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
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E' costituita ai sensi degli art.12 e seguenti del codice civile, l'Associazione "Adotta Il Tuo Paese".
ART. 2 - durata
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 3 - sede
L'Associazione ha sede legale in Morcone (BN), via Porres 119. Il Consiglio direttivo potrà procedere all'istituzione di eventuali sede secondarie, agenzie, succursali sia in Italia che all'estero.
ART. 4 - scopo
L'Associazione non ha fini di lucro, è retta dai principi della democraticità e partecipazione collettiva. Nell'esclusivo perseguimento di finalità sociali, ha i seguenti scopi:
-La tutela, recupero, valorizzazione e promozione dei beni storici, artistici, culturali e ambientali del territorio di Morcone;
-Favorire la diffusione di una cultura dell'accoglienza nel territorio;
-Favorire una educazione turistica nell'ottica di uno sviluppo sostenibile;
-Promuovere, organizzare e gestire eventi ed altre iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del nucleo storico e del territorio di Morcone, nelle sue componenti sociali, culturali, tradizionali, turistiche ed economiche, anche in collaborazione con gli altri enti ed associazioni, categoria economiche e professionali;
-Attività informativa e promulgativa con ogni mezzo;
-Attuare e gestire iniziative di formazione professionale a favore dei propri associati anche in collaborazione con altri enti sia pubblici sia privati;
-Assumere ogni altra iniziativa utile ed opportuna e comunque diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali ed alla salvaguardia delle proprie iniziative
ART. 5 - soci
Gli associati sono le persone fisiche e/o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio direttivo anno per anno. I contributi devono essere versati entro il termine che il Consiglio stesso stabilirà.
I soci si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari e possono essere persone fisiche o giuridiche senza scopo di lucro, sia italiani che stranieri.
a)- sono soci fondatori:
-coloro i quali hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
b)- sono soci ordinari:
-coloro i quali, avendone i requisiti, previa domanda al Consiglio direttivo, siano ammessi come tali dal medesimo, a suo insindacabile giudizio;
c)- sono soci sostenitori:
-le persone fisiche e giuridiche che si interessano e partecipano alla vita ed all' attività dell'Associazione e che contribuiscono al perseguimento delle finalità statutarie con prestazioni professionali o con elargizioni e donazioni;
d)- sono soci onorari:
-le persone fisiche che rivestono importanti cariche pubbliche o private ovvero si sono distinte per attività ed opere meritevoli, nell'ottica degli scopi dell'associazione.
ART. 6 - patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci, dai contributi delle Amministrazioni pubbliche statali, regionali, provinciali, comunali e di ogni altro ente e da ogni altra elargizione volontaria, comprese donazioni e lasciti di beni mobili ed immobili. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte.
ART. 7 - rendiconto annuale
Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere redatto un rendiconto annuale supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo.
Il Consiglio direttivo entro il mese di marzo redigerà la bozza del rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea Ordinaria degli associati entro il mese di aprile con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.
ART. 8 - avanzi di gestione
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
ART. 9 - organi dell'associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
-L'Assemblea dei soci;
-Il Consiglio direttivo;
-Il Collegio dei probiviri, ove l'Assemblea decida di nominarlo.
ART.10 - cariche elettive
Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite e sono riservate ai soci fondatori e ordinari in regola con l'iscrizione.
ART.11 - assemblea dei soci
L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è aperta a tutti i soci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo dell'anno successivo. Delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando almeno più della metà dei soci fondatori ne faccia richiesta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. E' valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Può apportare modifiche allo Statuto ed al regolamento, ove predisposto. Delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza.
Hanno diritto al voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, tutti gli associati che siano persone fisiche maggiori d'età o persone giuridiche iscritte da almeno sei mesi. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega a favore di un altro associato: ogni rappresentante non può avere più di due deleghe. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci mediante affissione presso la sede sociale o, in alternativa, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ne attesti l'avvenuta ricezione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati; tuttavia per ogni tipo di votazione, sia in sede ordinaria che straordinaria, l'efficacia e l'esecutività del deliberato sono condizionate al parere favorevole scritto di più della metà dei soci fondatori.
ART.12 - il consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo:
-si compone di cinque membri eletti dall'assemblea degli associati; la metà più uno dei consiglieri dovrà essere scelta tra i soci fondatori;
-dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;
-redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;
-attua le deliberazioni dell'assemblea;
-elegge il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere, ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
-si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
-amministra i beni dell'associazione;
-si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti anche non soci dell'associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione; presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo; vigila perché siano osservate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo; la sua presenza e l'assenza del Presidente costituiscono prova "ipso iure" "ipso facto" dell'impedimento di quest'ultimo.
Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'associazione.
ART.13 - recesso
Il recesso del socio deve essere comunicato con lettera al Consiglio direttivo il quale ne prenderà atto, potendo chiedere al recedente motivi e giustificazioni, e fisserà la data di efficacia del recesso stesso, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione. Il socio decade dalla qualifica di socio quando svolga attività contrarie alle finalità statutarie ovvero per indegnità o per il mancato versamento di almeno due quote associative. Sulla decadenza decide il Consiglio direttivo.
ART.14 - scioglimento dell'associazione
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria e di più dei due terzi dei soci fondatori. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, e nominerà un liquidatore al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 legge 23/12/1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta per legge.
ART.15 . rinvio
Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.
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